Dichiarazione d’Intento: Guida al modello e alle scadenze.

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La Dichiarazione d’Intento è la comunicazione presentata all’Agenzia delle Entrate per acquistare o importare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA.

Possono presentare la Dichiarazione d’Intento gli esportatori abituali, ovvero tutti i soggetti titolari di partita Iva che svolgono prevalentemente operazioni intracomunitarie o extracomunitarie tali da realizzare un credito d’imposta.

E’ possibile presentare la Dichiarazione d’Intento esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente dal soggetto titolare di partita Iva o tramite un commercialista abilitato.

La disciplina relativa la Dichiarazione d’Intento è contenuta nell’art. art.21 bis, D.L. 31 maggio 2010 n.78.

In questo articolo ti dirò tutto quello che è necessario sapere sulla Dichiarazione d’Intento: i soggetti interessati, le modalità di compilazione, i termini di presentazione e quali sono le eventuali sanzioni in caso di tardiva presentazione.

NB. Il Modello della Dichiarazione d’Intento è stato modificato il 2 marzo 2020, leggi di seguito per sapere tutte le novità!

Bene, iniziamo!

In questo articolo

Contenuto e struttura della Dichiarazione d’Intento.

La Dichiarazione d’Intento contiene i dati del dichiarante e quelli relativi le operazioni che concorrono alla formazione del plafond

Il plafond corrisponde all’ammontare delle cessioni all’esportazione e operazioni assimilate compiute dal soggetto nell’anno anteriore e rappresenta il limite entro il quale poter chiedere l’esenzione dell’Iva sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi.

Il Modello è fornito gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate ed è costituito da due sezioni:

  • Frontespizio, riporta i dati del contribuente ovvero di chi presenta la dichiarazione se diverso dal contribuente (nel caso di società), del destinatario della dichiarazione e dell’incaricato alla presentazione telematica;
  • Modulo, composto dal quadro A, riporta i dati delle operazioni che concorrono alla formazione del plafond. 

Modalità e termini di presentazione della Dichiarazione d’Intento.

La Dichiarazione d’intento può essere trasmessa solo in via telematica, direttamente dal dichiarante accedendo alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione, utilizzando il software “Dichiarazione d’intento”, disponibile sul sito Dichiarazioni di intento – Software di compilazione

L’Agenzia delle Entrate mette inoltre a disposizione un software per il controllo del dichiarativo prima dell’invio al link Dichiarazioni di intento – Software di controllo.

Il Dichiarativo deve essere inviato prima dell’effettuazione delle operazioni per le quali si intente richiedere la non imponibilità Iva.

Il commercialista, in qualità di intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è tenuto a rilasciare al dichiarante (impresa/società), contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti.

Effettuato l’invio, il commercialista è tenuto poi a consegnare al dichiarante una copia della dichiarazione trasmessa e della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. 

NB. La Dichiarazione d’intento si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia delle Entrate riceve i dati.

In merito ai termini di presentazione, invece, di fatto non c’è un termine di presentazione prefissato da ricordare e rispettare. 

L’unico vincolo imposto per poter acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva è quello di presentare la Dichiarazione d’intento prima dell’effettuazione dell’operazione. 

Guida alla compilazione – Frontespizio.

Dati del dichiarante – Il dichiarante impresa/società deve indicare, oltre al proprio codice fiscale e partita IVA, i seguenti dati: 

  • se persona fisica, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all’estero, nello spazio riservato all’indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita; 
  • se soggetto diverso da persona fisica, va indicata la denominazione o la ragione sociale. La denominazione va riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che va indicata in forma contratta (esempio: S.a.s. per Società in accomandita semplice). In caso di Gruppo IVA (artt. 70-bis e seguenti del d.P.R. n. 633/1972), occorre indicare nel campo “Partita IVA” il numero di Partita IVA allo stesso attribuito e nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale del Gruppo (che coincide con il numero di Partita IVA) o, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo medesimo). 

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione – Questo riquadro va compilato solo nel caso in cui chi sottoscrive la dichiarazione sia un soggetto diverso dal dichiarante. 

In questo caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione,  il “Codice carica” corrispondente e i dati anagrafici richiesti. 

Se la dichiarazione è presentata da una società per conto del dichiarante, va compilato anche il campo “Codice fiscale società” e va indicato il “Codice carica” corrispondente al rapporto tra la società che presenta la dichiarazione e il dichiarante (es. la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del dichiarante indica il codice carica 1).

Recapiti – Possono essere indicati i recapiti telefonici e l’indirizzo email del dichiarante (o del rappresentante) per eventuali richieste di chiarimenti sui dati esposti nella dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Integrativa – Nell’ipotesi in cui, prima di effettuare l’operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A), è necessario inviare una nuova dichiarazione, barrando la casella “Integrativa” e indicando il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. 

NB. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata.

Dichiarazione – Il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all’esportazione od operazioni assimilate, di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA, l’anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio. 

Il dichiarante compila: 

  • campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo. In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all’imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento; 
  • campo 2, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo ivi indicato. 

Destinatario della dichiarazione – Il campo “Dogana” è barrato nel caso di importazioni. 

Altra parte contraente – il dichiarante indica i dati del cedente o fornitore destinatari della dichiarazione. In caso di Gruppo IVA, occorre indicare nel campo “Partita IVA” il numero di Partita IVA allo stesso attribuito e nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale del Gruppo (che coincide con il numero di Partita IVA) o, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo medesimo.

Guida alla compilazione – Quadro A.

Tipo di plafond – Nel rigo A1, il dichiarante indica la natura del plafond: Fisso o Mobile. 

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond – Se, alla data di trasmissione della dichiarazione d’intento, la dichiarazione annuale IVA è stata già presentata, va barrata la casella 1 “Dichiarazione annuale IVA presentata” e non è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del plafond (caselle da 2 a 5). Se la dichiarazione annuale IVA non è stata ancora presentata occorre barrare almeno una delle caselle da 2 a 5 del rigo A2, indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del plafond: 

  • casella 2, per le esportazioni di beni (art. 8, primo comma, lettere a) e b) del d.P.R. 633/72);
  • casella 3, per le cessioni intracomunitarie di beni; 
  • casella 4, per le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi; 
  • casella 5, per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione.
  • casella 6, se vi sono operazioni straordinarie che hanno concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile.

Completata la compilazione del Quadro A, se l’invio della dichiarazione avviene tramite un commercialista, dovrà essere compilato l’impegno alla presentazione telematica indicando: il codice fiscale dell’intermediario, la data dell’impegno (ovvero dell’impegno cumulativo) alla presentazione telematica unitamente alla sottoscrizione dell’intermediario.

Verifica ricevuta Dichiarazione d’intento.

Un’attività di fondamentale importanza per chi riceve una dichiarazione d’intento, da parte di un proprio cliente,  è la verifica dell’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate. 

La verifica può essere fatta accedendo al link  Verifica ricevuta dichiarazione di intento, inserendo il numero di protocollo della dichiarazione. 

Il controllo non rappresenta semplice buona prassi ma è necessario per evitare di incorrere nelle sanzioni previste per l’emissione di fatture con applicazione della non imponibilità Iva, ai sensi dell’art.8 c.1 lett.c D.P.R. 633/72, prima che la Dichiarazione d’intento venga emessa. 

Nel caso di fatture emesse in art.8 c.1 lett.c D.P.R. 633/72, prima che la Dichiarazione d’intento sia stata presentata all’Agenzia delle Entrate e quindi protocollata, si è soggetti a sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta non applicata in fattura. 

Tardiva presentazione.

Come già accennato, per la Dichiarazione d’intento non c’è un termine di presentazione prefissato da ricordare e rispettare. 

L’unico vincolo imposto per poter acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva è quello di presentare la Dichiarazione d’intento prima dell’effettuazione dell’operazione. 

Conclusione.

Bene, siamo arrivati alla fine! 

Abbiamo visto che gli esportatori abituali imprese/società, che intendono acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Dichiarazione d’intento, prima dell’effettuazione dell’operazione. 

La dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica. L’invio può essere fatto direttamente dal contribuente accedendo alla propria area riservata nel sito dell’Agenzia, attraverso il canale Fisco-online, oppure rivolgendosi ad un intermediario abilitato, attraverso il canale Entratel. 

E’ sempre necessario verificare la presentazione delle Dichiarazioni d’intento ricevute per non incorrere nelle sanzioni previste per l’emissione di fatture senza applicazione dell’Iva in assenza dei requisiti. 

Sottolineo infine un dato che potrà essere utile a molti. 

Qualora si perdano copie delle Dichiarazioni d’intento ricevute, è sempre possibile reperire, consultare e stampare (in .pdf) le dichiarazioni dal cassetto fiscale del destinatario delle stesse. 

Per questo è necessario che il contribuente abbia l’accesso al proprio cassetto fiscale ovvero il commercialista abbia apposita delega per potervi accedere.

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Giulia Cecchin

Giulia Cecchin

Dottore Commercialista abilitata all’esercizio della professione e iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Padova n.1990. Laureata in Amministrazione, Finanza e Controllo e in Economia e Commercio presso l’Università Cà Foscari di Venezia.

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