Esterometro 2022: Guida al modello e alle scadenze.

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L’esterometro è la comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cessione di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute da soggetti passivi residenti, non documentate da fattura elettronica.

Nell’ottica della operazioni transfrontaliere UE e extraUE, l’esterometro non sostituisce ma si somma ai modelli Intrastat i quali, pur rimanendo obbligatori, assumono valore puramente statistico in alcuni casi. 

Se per le fatture transfrontaliere emesse il problema non dovrebbe porsi in quanto ormai la fattura elettronica è la regola per aziende e professionisti, ad eccezione dei forfettari, la questione rimane per le fatture di acquisto ricevute da soggetti esteri. 

La presentazione dell’Esterometro sarà quindi necessaria ogni volta in cui riceviamo fatture da Google, Amazon, Società di Hosting, solo per fare gli esempi più comuni. 

Se sei interessato ad approfondire l’argomento in questo articolo ti dirò tutto quello che è necessario sapere.

Iniziamo!

In questo articolo

Che cos’è l’Esterometro.

L’Esterometro è la comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cessione di beni e prestazione di servizi, introdotta dal 1 gennaio 2019 a norma dell’art.1, comma 3-bis D.lgs. 127/2015.

In pratica, consiste nell’obbligo di comunicare, in via telematica all’Agenzia delle Entrate, i dati relativi alle fatture di acquisto e di vendita quando l’operazione ha coinvolto un soggetto estero non residente. 

L’obbligo nasce dal fatto che queste operazioni, come sappiamo, non sono documentate da fattura elettronica, rendendo necessario uno strumento che ne permetta il controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Casi particolari possono essere le fatture emesse a soggetti residenti a Liviglio e Campione D’Italia, per le quali l’Agenzia delle Entrate è intervenuta chiarendo ogni dubbio. Poiché infatti Liviglio e Campione D’Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolte nei confronti di soggetti ivi residenti, si considerano operazioni transfrontaliere.

Tali operazioni rientrano quindi tra quelle oggetto di Esterometro, ad eccezione nel caso in cui vengano documentate da fattura elettronica indicando, come codice destinatario “0000000”. 

Il 2022 rappresenta l’ultimo anno di applicazione dell’Esterometro. Dal 1 giugno 2022, al suo posto, sarà obbligatoria trasmissione dei dati relativi alle operazioni con clienti e fornitori non residenti esclusivamente utilizzando il formato della fattura elettronica.

Soggetti obbligati alla presentazione dell’Esterometro.

I soggetti obbligati alla presentazione dell’Esterometro sono i soggetti passivi d’imposta residenti o stabiliti nel territorio dello Stato: 

  • Ditte individuali;
  • Liberi professionisti;
  • Società di persone (società in nome collettivo, di società in accomandita semplice e società semplice), società tra professionistisocietà di capitali (società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni e società per azioni)

Sono invece esclusi dalla presentazione dell’Esterometro:

  • Ditte e professionisti in Regime forfettario di cui all’art.1 comma 54 L.190/2014;
  • Ditte e professionisti in Regime di vantaggio (cd. Minimi) di cui all’art.27 commi 1 e 2 D.l. 98/2011;
  • Produttori agricoli in Regime di esonero;
  • Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti assimilati che abbiano optato per il regime di cui alla L. 398/1991, se i proventi da attività commerciali dell’anno precedente non sono stati superiori a € 65.000

Scadenze Esterometro 2022. 

Dal 1 gennaio 2020 l’invio dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere è trimestrale.

La seguente tabella riporta le nuove scadenze in vigore per il periodo d’imposta 2022.

Trimestre di riferimentoScadenza invio dati
gennaio | febbraio | marzo 202230 aprile 2022
aprile | maggio | giugno 202231 luglio 2022
ottobre | novembre | dicembre 20211 febbraio 2022

Compilazione del Modello. 

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30/04/2018 ha disposto il contenuto  dell’Esterometro, originato in file xml, il quale dovrà riportare le seguenti informazioni:

  • Dati identificativi del fornitore;
  • Dati identificativi del cliente;
  • Data del documento comprovante l’operazione;
  • Data di registrazione (per i soli documenti ricevute e le relative note di variazione);
  • Numero del documento;
  • Base imponibile, aliquota IVA e imposta. Nel caso in cui l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Compilato e firmato digitalmente il file, la trasmissione telematica dell’Esterometro potrà avvenire:

  • attraverso il portale Fatture e Corrispettivi nel sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • utilizzando il Modello web-service. 

In caso di invio di file errato o incompleto è comunque possibile trasmettere l’annullamento o la rettifica dei dati precedente emessi attraverso un nuovo invio. 

NB. Se il tuo gestionale non comprende il Modulo relativo all’Esterometro, l’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione il proprio Software a tutti gli intermediari abilitati Entratel. L’utilizzo è molto semplice e la compilazione guidata. 

Sanzioni.

La disciplina sanzionatoria è contenuta all’art.11 comma 2-quarter del D.lgs 471/1997. 

In caso di omessa o errata comunicazione dei dati delle operazioni tranfrontaliere è prevista una sanzione di € 2 per ciascuna fattura omessa o errata, con un limite di € 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà, ossia € 1 per ciascuna fattura omessa o errata con un limite di € 500 per trimestre, se l’invio dei dati corretti avviene entro 15 giorni dalla scadenza prevista.

In caso di omessa o errata comunicazione, è possibile ricorrere al Ravvedimento operoso di cui all’art.13 D.lgs 472/1997 per la regolarizzazione dell’adempimento e il versamento della sanzione ridotta (cod. tributo 8911). 

Conclusione.

Bene, siamo arrivati alla fine!

Riassumendo, l’Esterometro è la comunicazione delle operazioni tranfrontaliere di cessione di beni e prestazioni di servizi, effettuate e ricevute verso e da soggetti UE e extra UE, salvo quelle per le quali è stata emessa fattura elettronica o una bolletta doganale.

La trasmissione telematica deve avvenire trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

In caso di omessa o errata comunicazione, la sanzione è di € 2 per ciascuna fattura, con la possibilità di ricorrere al Ravvedimento operoso.

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Giulia Cecchin

Giulia Cecchin

Dottore Commercialista abilitata all’esercizio della professione e iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Padova n.1990. Laureata in Amministrazione, Finanza e Controllo e in Economia e Commercio presso l’Università Cà Foscari di Venezia.

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