Liquidazioni periodiche Iva 2022: modello e scadenze.

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Il Modello Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (LIPE) contiene i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche iva, mensili o trimestrali, del soggetto passivo obbligato.

Sono tenuti a presentare il Modello LIPE tutti i soggetti passivi iva: imprese, professionisti e società residenti o non residenti che operano nel territorio dello Stato, salve alcune eccezioni.

É possibile presentare il Modello LIPE esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente dal soggetto passivo o tramite un commercialista abilitato.

La disciplina relativa la Comunicazione è contenuta nell’art. art.21 bis, D.L. 31 maggio 2010 n.78.

Premesso questo, se devi presentare per la prima volta il Modello LIPE oppure, sei solo interessato a capire meglio di cosa si tratta, in questo articolo ti dirò tutto quello che è necessario sapere.

Bene, iniziamo!

In questo articolo

Contenuto e struttura del Modello Liquidazioni periodiche Iva.

Il Modello Comunicazione liquidazioni periodiche Iva (Modello LIPE) contiene i dati contabili delle liquidazioni periodiche Iva effettuate dal contribuente nel trimestre di riferimento. 

In questo modo, il Modello LIPE presentato a maggio e relativo al primo trimestre, riporterà i dati relativi alle liquidazioni mensili di gennaio, febbraio e marzo se il contribuente versa l’Iva con scadenza mensile, oppure del primo trimestre se versa l’Iva trimestralmente. 

Il Modello Liquidazioni periodiche Iva è fornito gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate ed è costituito da due sezioni:

  • Frontespizio, contiene i dati relativi al contribuente, a chi presenta la dichiarazione se diverso dal contribuente (nel caso di società) e dell’incaricato alla presentazione telematica;
  • Modulo, composto dal quadro VP relativo ai dati contabili delle liquidazioni.

Modalità e termini di presentazione del Modello LIPE.

Il Modello LIPE deve essere presentato esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente oppure tramite il commercialista abilitato.

Ai fini della compilazione e presentazione del Modello LIPE, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gratuitamente un software di compilazione e di controllo del Modello, scaricabili dal suo sito, nella sezione Liquidazioni periodiche Iva

Un volta compilato il Modello LIPE, sarà possibile inviare lo stesso collegandosi al portale Fatture e Corrispettivi, nella sezione Liquidazioni Periodiche IVA, caricando il corrispondente file xml.

NB. Il file con la Comunicazione trimestrale Iva deve essere firmato digitalmente. Per la firma si possono utilizzare tre sistemi alternativi:

  • Un certificato di firma qualificata rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta;
  • Il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle piattaforme Desktop Telematico e Entratel Multifile;
  • La funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.

Il Modello LIPE deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. 

La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo. 

Naturalmente, se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo utile. 

Di seguito un’utile tabella riassuntiva delle scadenze durante l’anno:

Trimestre di riferimentoScadenza presentazione Modello LIPE
1° trimestre31 maggio
2° trimestre16 settembre
3° trimestre30 novembre
4° trimestre28 febbraio

Soggetti obbligati e soggetti esonerati dalla presentazione del Modello LIPE.

Devono presentare il Modello Comunicazioni periodiche Iva i soggetti passivi Iva residenti o non residenti che effettuano operazioni nel territorio dello Stato:

  • Imprenditore individuale;
  • Libero professionista;
  • Società tra professionisti;
  • Società di persone (snc, sas)
  • Società di capitali (spa, srl,sapa)

Sono invece esonerati dalla presentazione del Modello i soggetti passivi iva non obbligati alla presentazione della Dichiarazione annuale Iva o delle liquidazioni periodiche. Si tratta di soggetti che svolgono esclusivamente operazioni esenti, non soggette o escluse Iva. 

Attenzione! In qualsiasi caso, l’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare nel quadro VP per il trimestre di riferimento. 

Casi particolari di presentazione del Modello Liquidazioni periodiche Iva.

Vediamo di seguito i principali casi particolari che potrebbero presentarsi:

1. Contribuenti con liquidazioni trimestrali.

I contribuenti che versano l’Iva trimestralmente devono presentare il Modello LIPE anche per il quarto trimestre solare, senza tenere conto di eventuali operazioni di rettifica o conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (come il calcolo del pro rata).

L’eventuale versamento dell’Iva dovuta, relativa al quarto trimestre, dovrà comunque essere effettuato in sede di conguaglio annuale, comprensivo degli interessi dell’1%. Pertanto, non dovranno essere compilati i righi VP11, VP12 e VP14. 

NB. I subfornitori che effettuano liquidazioni trimestrali di cui all’art. 7 D.P.R. 542/1999, che applicano le disposizioni di cui all’art.74 c.5 devono compilare i righi VP11 e VP14. In particolare, nel rigo VP11 devono essere indicati i crediti speciali d’imposta eventualmente utilizzati per ridurre l’importo da versare relativamente alle operazioni di subfornitura. In questo caso, nel rigo VP14, colonna 1, deve essere indicato l’eventuale importo da versare entro il termine del 16 febbraio.

2. Contribuenti con contabilità separate

I contribuenti che esercitano più attività per le quali tengono, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell’art. 36 P.P.R. 633/72, devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo per il mese o trimestre di riferimento.

Nel caso in cui per una delle attività esercitate è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, del Modello LIPE, i dati di quest’ultima attività non devono essere compresi nella Comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l’obbligo dichiarativo. 

NB. Se per le diverse attività esercitate si effettuano liquidazioni periodiche mensili e trimestrali, sarà necessario presentare la Comunicazione con moduli distinti (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni. 

3. Riporto credito Iva.

Nel caso in cui nel mese o nel trimestre precedente sia emerso un credito (VP14, colonna 2), l’importo da portare in detrazione nel mese successivo dovrà essere inserito nel relativo modulo al rigo VP8.

4. Operazioni straordinarie

Nel caso in cui l’operazione straordinaria o di trasformazione sia avvenuta durante il trimestre oggetto della Comunicazione e, per effetto di essa, il soggetto dante causa (società scissa, incorporata) si sia estinto, il soggetto avente causa (società risultante dalla fusione o incorporazione) deve presentare due Comunicazioni:

  • Una Comunicazione contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto stesso nel trimestre oggetto di Comunicazione;
  • Una Comunicazione contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto dante causa estinto, riferite al trimestre oggetto di Comunicazione e fino all’ultima operazione compiuta prima dell’operazione straordinaria. In questa comunicazione dovranno essere riportati i dati relativi al soggetto estinto nella parte riservata al contribuente e, i dati relativi al soggetto risultante dall’operazione nel riquadro riservato al dichiarante, riportando il codice 9 nella casella relativa al “Codice carica”.  

Nel caso in cui l’operazione straordinaria o di trasformazione sia avvenuta durante il trimestre oggetto della Comunicazione e il soggetto dante causa (società scissa, incorporata) non si sia estinto, devono essere presentate le seguenti Comunicazioni:

  • Dal soggetto avente causa se l’operazione straordinaria ha comportato la cessione del debito o credito Iva (secondo le modalità indicate sopra), in tal caso il soggetto dante causa non dovrà presentare alcuna Comunicazione relativamente all’operazione straordinaria ;
  • Da ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione se non vi è stata cessione di debito o credito Iva, relativamente alle sole operazioni dagli stessi soggetti effettuate nel trimestre oggetto di Comunicazione. 

Guida alla compilazione – Frontespizio.

Frontespizio del Modello liquidazioni periodiche IVA

DATI GENERALI 

Anno d’imposta – Indicare l’anno solare cui si riferisce la Comunicazione.

Partita Iva – Indicare il numero di partita IVA del soggetto d’imposta.

Partita Iva controllante – Se la Comunicazione è presentata da parte di un ente o società commerciale che si sia avvalso nel trimestre della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’ultimo comma dell’art. 73, indicare la partita IVA dell’ente o società controllante (anche nella Comunicazione presentata da quest’ultimo soggetto per la propria posizione individuale). Il campo va compilato anche nel caso in cui l’ente o la società con liquidazioni periodiche mensili sia fuoriuscito dalla liquidazione IVA di gruppo nel secondo o terzo mese del trimestre.

Ultimo mese – In caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, indicare l’ultimo mese di controllo (esempio “02” per il mese di febbraio). Se la sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi della liquidazione di gruppo ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre nel corso del quale si è verificata (ad esempio, la società nei cui confronti venga meno il controllo nel corso del mese di maggio, deve indicare, se effettua liquidazioni mensili, il numero “04” nella Comunicazione relativa al secondo trimestre dell’anno, in quanto il controllo si considera esercitato fino al mese di aprile; se invece effettua liquidazioni trimestrali, deve indicare nella Comunicazione relativa al secondo trimestre dell’anno il numero “03”, in quanto il controllo si considera cessato con il primo trimestre).

Liquidazione del gruppo – Barrare la casella nel caso in cui la Comunicazione si riferisce alla liquidazione dell’IVA del gruppo.

Dichiarante – Il riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la Comunicazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la Comunicazione.

Codice fiscale – Indicare il codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la Comunicazione.

Codice carica – Indicare il codice di carica del dichiarante desumendolo dalla tabella disponibile nelle istruzioni del modello IVA annuale.

Codice fiscale società dichiarante – Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la Comunicazione per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il presente campo indicando in tal caso, nell’apposito spazio, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell’art. 17, terzo comma, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la Comunicazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

Firma – La firma va apposta nell’apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella tabella “Codici carica”.

Impegno alla presentazione telematica – Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall’incaricato che trasmette la Comunicazione. Riportare nella casella “Impegno alla presentazione”, il codice “1” se la Comunicazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice “2” se la Comunicazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.

L’incaricato deve:

  • Riportare il proprio codice fiscale;
  • Riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere la Comunicazione;
  • Apporre la firma. 

Guida alla compilazione – Quadro VP.

Quadro VP del Modello liquidazioni periodiche IVA

Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo della Comunicazione, compilando il campo “Mod. N.” posto in alto a destra nel quadro VP. Pertanto, i contribuenti che effettuano:

  • Esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;
  • Esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre;
  • Sia liquidazioni mensili che trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre (nel particolare caso di anticipazione, ai fini compensativi dell’imposta, della liquidazione perio- dica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare si rinvia alle istruzioni di cui al pun- to B) del paragrafo “Contribuenti con contabilità separate”).

Periodo di riferimento Il contribuente deve indicare nelle colonne 1 e 2 del rigo VP1 il mese (valori da 1 a 12) o il trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione.

Comunicazione liquidazioni periodiche Iva – I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, devono indicare in colonna 2 il valore “5” con riferimento al quarto trimestre solare. Nel particolare caso di anticipazione, ai fini compensativi dell’imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare, vanno compilate entrambe le predette colonne.

Subforniture – Barrare la casella solo nel caso in cui il contribuente si sia avvalso delle agevolazioni previste dall’art. 74, comma 5 (contratti di subfornitura).

Eventi eccezionali – La casella è riservata ai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo di riferimento, agli effetti dell’IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. In tal caso va indicato:

  • Il codice 1, dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l’art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo;
  • Il codice 9, per tutti gli altri eventi eccezionali.

Operazioni straordinarie – La casella va barrata anche nell’ipotesi in cui, a seguito dell’interruzione della liquidazione IVA di gruppo nel corso dell’anno, l’ente o società controllante riporti nel rigo VP8 le eventuali eccedenze di credito trasferite al gruppo e non compensate utilizzate in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive.

Liquidazione dell’imposta – Gli importi, da riportare tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell’art. 26, devono essere indicati in centesimi di euro arrotondando l’ammontare alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, per difetto se la stessa è inferiore a 5.

Rigo VP2 – Indicare l’ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell’IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis (vanno, invece, indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione).

NB. Devono inoltre essere indicate in questo rigo le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposi- zioni contenute nell’art. 21, comma 6-bis. Nel rigo deve essere compreso anche l’imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario.

Rigo VP3 – Indicare l’ammontare complessivo degli acquisti all’interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell’IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’art. 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi. Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile.

Nel rigo vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all’art. 42, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell’imposta con utilizzo del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28), nonché quelli di cui all’art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).

NB. L’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intracomunitari, art. 17, commi 2, 5, 6 e 7 e art. 17-ter se la relativa imposta ha partecipato alla liquidazione periodica), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8), deve essere compresa, quale IVA esigibile, nel rigo VP4 e, quale IVA detratta, nel rigo VP5.

Rigo VP4 – Indicare l’ammontare dell’IVA a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l’esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l’imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.

Rigo VP5 Indicare l’ammontare dell’IVA relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento. Nel rigo va indicata, altresì, l’imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del re- gime dell’IVA per cassa di cui all’art. 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione. Il relativo imponibile non va, invece, riportato nel rigo VP3 in quanto già indicato nella Comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti.

Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell’imposta – I contribuenti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell’imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare nel rigo VP4 (IVA esigibile) e nel rigo VP5 (IVA detratta) l’imposta risultante dall’applicazione dello speciale regime di appartenenza. Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non preveda la detrazione dell’imposta (ad esempio, regime dei beni usati), il rigo VP5 non deve essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica. Il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura di cui all’art. 34 a quello ordinario va ricompreso nel rigo VP5 (IVA detratta).

Rigo VP6 – Indicare nella colonna 1 l’ammontare della differenza tra i righi VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza sia positiva. In caso contrario, riportare in colonna 2 il valore assoluto della predetta differenza.

Rigo VP7 – Indicare l’eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 euro.

Rigo VP8 – Indicare l’ammontare dell’IVA a credito computata in detrazione, risultante dalla liquidazione precedente dello stesso an- no solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR). Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).

Rigo VP9 Indicare l’ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente, al netto della quota già portata in de- trazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare. Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda “estromettere” dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l’intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione riportando l’importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno.

Nel presente rigo va indicato anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l’Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (a seguito di autorizzazione dell’Ufficio) in sede di liquidazione periodica (vedasi il d.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e la circolare n. 134/E del 28 maggio 1998).

NB. Il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).

Rigo VP10 – Indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007. In particolare, devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi precedenti.

Rigo VP11 – Indicare l’ammontare dei particolari crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.

Rigo VP12 – Indicare l’ammontare degli interessi dovuti, pari all’1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell’art. 7 d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente alla liquidazione del trimestre. Questo rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali per natura relativamente al 4° trimestre.

Rigo VP13 – Indicare l’ammontare dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell’acconto ai sensi dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni. Qualora l’ammontare dell’acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo. La casella “metodo” deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto: 

  • “1” storico;
  • “2” previsionale; 
  • “3” analitico – effettivo;
  • “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, etc.

NB. Nel caso di ente o società controllato partecipante alla liquidazione IVA di gruppo, uscito dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dell’acconto IVA) a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso nel presente rigo della Comunicazione della società incorporante relativa al mese di dicembre anche il credito derivante dall’importo dell’acconto dovuto dall’ente o società controllante per l’en- te o società controllato incorporato.

Rigo VP14 – Indicare in colonna 1 l’importo dell’IVA da versare (anche se non versata in quanto non superiore a 25,82 euro), o da trasferire all’ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell’IVA di gruppo. In colonna 2 indicare l’importo dell’IVA a credito, o da trasferire all’ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell’IVA di gruppo.

Tardiva o omessa presentazione del Modello Liquidazioni periodiche Iva.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro. 

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati ai sensi dell’art. 11, comma 2-ter, D.lgs 18 dicembre 1997, n. 47). 

Conclusione.

Bene, siamo alla fine. 

In conclusione, il Modello Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (LIPE) contiene i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche iva, mensili o trimestrali, del soggetto passivo che esercita un’attività commerciale o professionale che sia tenuto al versamento periodico dell’imposta. 

La trasmissione telematica deve avvenire nei termini prescritti per ciascun trimestre e, in caso di omessa o errata comunicazione, è prevista la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro, con la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso. 

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Giulia Cecchin

Giulia Cecchin

Dottore Commercialista abilitata all’esercizio della professione e iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Padova n.1990. Laureata in Amministrazione, Finanza e Controllo e in Economia e Commercio presso l’Università Cà Foscari di Venezia.

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