Soggetti interessati.
L’indennità spetta a tutte le categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps, con aliquota di contribuzione piena (quindi che non beneficiano di riduzioni contributive), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
Da questa prima definizione è evidente che un soggetto escluso sarà il professionista iscritto in Gestione Separata Inps che, allo stesso tempo, lavora part-time come dipendente. Beneficiando delle tutele previste in caso di malattia per i lavoratori dipendenti, lo stesso non potrà godere di quelle previste dell’Inps per i professionisti.
Eventi di malattia e degenza ospedaliera tutelati dalla Gestione Separata Inps.
L’Inps prevede un’indennità economica per i seguenti eventi:
- malattia – comprovata da certificato del medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all’INPS.
- degenza ospedaliera – comprovata da certificato di ricovero rilasciato dalla struttura ospedaliera.
NB. Se la trasmissione telematica del certificato di malattia o di ricovero non sia possibile, sarà necessario farsi rilasciare dal medico curante il certificato redatto in modalità cartacea e, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato alla struttura Inps territorialmente competente per non incorrere nella perdita del diritto all’indennità di malattia per ogni giorno di ingiustificato ritardo nell’invio oltre il termine menzionato di due giorni.
Requisiti reddituali, contributivi e di durata.
La disciplina oggi applicabile è contenuta nella Circolare n.141 19 novembre 2019 che ha sostituito la Circolare n.52 del 6 aprile 2012 per tutti gli eventi verificatisi a partire dal 5 settembre 2019.
Le indennità di malattia e di degenza ospedaliera, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 5 settembre 2019, vengono riconosciuti se ricorrono i seguenti requisiti:
- nei 12 mesi precedenti l’evento risulta attribuito, cioè accreditato, almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione Separata Inps;
- nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la Gestione Separata Inps non sia superiore al 70% del massimale contributivo, valido per lo stesso anno.
Per l’anno 2021 il massimale contributivo è pari a € 103.055,00.
Di conseguenza, per chi presenta domanda quest’anno, il limite di reddito 2020 assoggettato a contribuzione, da non superare, sarà € 72.138,50.
La malattia certificata deve avere durata pari o superiore a 4 giorni. Il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno non può superare il limite massimo di 61 giorni.
L’indennità per degenza ospedaliera e per malattia che comporti inabilità lavorativa temporanea al 100% spetta per tutte le giornate di ricovero (compresi i giorni di day hospital) fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
NB. I mesi di contribuzione accreditati all’Inps non coincidono con quelli di iscrizione. Per accertare il primo requisito della lista è necessario avere accesso al proprio cassetto previdenziale oppure, per i commercialisti, avere la delega per potervi accedere. Nella sezione estratto contributivo sarà possibile vedere i mesi effettivi di contribuzione accreditati all’Inps.
Per gli eventi insorti prima del 5 settembre 2019, il requisito contributivo minimo richiesto è di tre mensilità nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento, mentre non cambiano i requisiti reddituale e di durata. Le disposizioni che regolano l’indennità prevista per tali eventi sono contenute nella Circolare n.52 del 6 aprile 2012.
Misura dell’indennità prevista per gli iscritti in Gestione Separata Inps.
Degenza ospedaliera – la misura dell’indennità si ottiene applicando determinate percentuali, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero, sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui sopra, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio la degenza.
Pertanto, per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità, calcolata su € 283,70 corrisponde, per ogni giornata di degenza ospedaliera indennizzabile, a:
- € 45,39 (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
- € 68,09 (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- € 90,78 (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
Indennità di malattia – La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera di cui sopra.
Di conseguenza, per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità viene calcolata su € 283,70 e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
- € 22,70 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- € 34,04 (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- € 45,39 (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Indennità di malattia – I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% vengono equiparati alla degenza ospedaliera
Pertanto, agli eventi intervenuti a decorrere dalla data del 5 settembre 2019, i quali comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, si applicano le disposizioni previste per la degenza ospedaliera.
Domanda di indennità.
Per il riconoscimento dell’indennità è necessario presentare:
- specifica richiesta utilizzando il modello cartaceo RS06 Domanda di prestazione, da inviare alla struttura Inps competente per territorio, con busta chiusa sigillata.
- domanda di prestazione online accedendo alla proprio cassetto previdenziale.
Al modello cartaceo RS06 dovrà essere allegata copia:
- di un documento di identità valido;
- dell’ultimo Modello Unico completo di ricevuta di presentazione dell’Agenzia delle Entrate;
- F24 attestante il versamento dei contributi dovuti dal Modello Unico.
NB. Le domande devono essere presentate entrambe per ottenere l’indennità.
Nel caso di malattia insorta durante una permanenza all’estero, ma in un Paese dell’Unione Europea, il professionista potrà rivolgersi all’autorità locale competente per il rilascio del certificato medico da trasmettere all’Inps entro 2 giorni.
Nel caso di malattia insorta durante una permanenza all’estero, ma in un Paese fuori dell’Unione Europea, il certificato medico dovrà essere legalizzato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero e inoltrata alle sedi competenti, anche dopo il rientro.
Controlli.
Durante il periodo di malattia il professionista deve essere reperibile al proprio domicilio durante le fasce di reperibilità previste dalla legge, per essere sottoposto ai controlli di verifica dell’effettiva temporanea incapacità lavorativa.
Le fasce di reperibilità sono, per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compresi i sabati, domenica e festivi), dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
In caso di assenza ingiustificata alla visita medica di controllo, vengono applicate le sanzioni previste dalla legge con il conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia per:
- un massimo di dieci giorni di calendario, dall’inizio dell’evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata;
- il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza alla visita di controllo non giustificata;
- il totale dell’indennità dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata.
Il medico di controllo domiciliare che riscontra l’assenza rilascia un invito in busta chiusa per la successiva visita medica di controllo ambulatoriale. L’eventuale assenza alla visita ambulatoriale può dar luogo all’applicazione delle sanzioni per seconda visita.
Durante il periodo di prognosi del certificato, se effettivamente necessario, il lavoratore può cambiare l’indirizzo di reperibilità comunicandolo tempestivamente e con congruo anticipo all’Inps con una delle seguenti modalità:
- inviando un’email alla casella medicolegale.nomesede@inps.it;
- inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale;
- contattando il Contact center al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile.
Conclusione.
Bene, siamo arrivati alla fine.
In questo articolo abbiamo visto che, al ricorrere di determinati requisiti, gli iscritti alla Gestione Separata Inps hanno diritto a un’indennità economica per i giorni di malattia e degenza ospedaliera certificati.
L’indennità è rapportata al numero di giorni indennizzabili e, per il suo riconoscimento, è necessario presentare una domanda cartacea oltre a completare il format di domanda online, disponibile all’interno della propria area riservata.
Infine, le regole per i controlli non cambiano rispetto a chi è lavoratore dipendente.
Il professionista dovrà trovarsi presso il proprio domicilio nelle fasce di reperibilità, ovvero tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi il sabato, la domenica e i festivi.
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