Introduzione all’e-commerce: definizione e quadro normativo di riferimento.
Il commercio elettronico rappresenta una particolare forma di commercio di beni e servizi veicolato attraverso il web.
I vantaggi di questo tipo di commercio sono molteplici e interessano tanto le imprese offerenti quanto i clienti consumatori.
I principali vantaggi per le imprese che portano la loro attività online sono:
- Riduzione dei costi della rete distributiva;
- Riduzione dei tempi di vendita;
- Apertura a nuovi mercati;
- Incremento della clientela potenzialmente illimitato.
I principali vantaggi per i consumatori che acquistano online sono:
- Risparmio sul costo medio dei prodotti;
- Riduzione dei tempi di acquisto;
- Vasta gamma di prodotti e servizi disponibili;
- Maggiori tutele in caso di difformità della merce / necessità di reso.
Definito brevemente cos’è il commercio elettronico e quali sono i principali vantaggi dello stesso per le parti interessate, è necessario conoscere la differenza tra commercio elettronico diretto e indiretto. Questa classificazione avviene sulla base del tipo di prodotto commercializzato e il ruolo della piattaforma web nella transazione ed è particolarmente importante sul piano fiscale.
Il commercio elettronico diretto ha ad oggetto beni dematerializzati digitali (e-book, musica, foto, app etc) ovvero servizi resi interamente online con una minima o nulla interazione umana (prenotazioni alberghiere, corsi e-learning etc).
Elementi che caratterizzano il commercio elettronico diretto:
- Oggetto della transazione sono beni digitali oppure servizi;
- Minimo o nullo l’apporto della componente umana nella transazione;
- Il processo di acquisto avviene interamente online, senza che sia necessaria la consegna/spedizione della merce.
Il commercio elettronico indiretto ha invece ad oggetto beni materiali ovvero prestazioni di servizi rese attraverso un determinante apporto della componente umana (corsi in diretta streaming). In questa ipotesi l’ordine del bene avviene online ma la consegna/spedizione avviene attraverso gli ordinari canali (vettore o posta).
Elementi che caratterizzano il commercio elettronico indiretto:
- Oggetto della transazione sono beni materiali oppure servizi;
- Determinante l’apporto della componente umana nella transazione;
- Il processo di acquisto avviene online limitatamente all’ordine, la consegna/spedizione della merce avviene attraverso gli ordinari canali.
Il quadro normativo che regola il commercio elettronico definisce tutti gli aspetti che un’impresa o una società dovrebbero considerare prima di intraprendere questo tipo di attività.
Di seguito i principali testi di riferimento:
- Commercio elettronico: Decreto Legislativo n.70/2003;
- Obblighi informativi: Decreto Legislativo n.21/2014;
- Codice della privacy: Codice privacy;
- Codice del consumo: Decreto Legislativo n.206/2015;
- Transazioni a livello europeo: Regolamento CE n.593/2008;
- Transazioni a livello internazionale: Legge n.765/1985;
Obblighi informativi e diritto di recesso.
L’impresa che svolge commercio elettronico è tenuta a rispettare una serie di obblighi informativi previsti dalla legge a tutela del consumatore, oltre a quelli specifici previsti per determinate categorie merceologiche (come quello alimentare).
Le informazioni che l’azienda deve rendere disponibili nel suo e-commerce devono essere tali da consentire l’identificazione dell’azienda, le caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti, le condizioni di vendita e sulla conclusione del contratto.
Informazioni pre-contrattuali generali che devono essere facilmente accessibili e sempre aggiornate nell’e-commerce:
- Nome, Cognome o denominazione sociale;
- Domicilio o sede legale;
- Indirizzo e-mail o altri mezzi che consentano la comunicazione diretta con l’azienda;
- Numero di iscrizione al Registro Imprese o al repertorio delle attività economiche REA;
- Gli estremi della competente autorità di vigilanza (se l’attività è soggetta a concessione, licenza o autorizzazione);
- Il numero di partita Iva;
- Chiara indicazione dei prezzi, evidenziando se comprendono le imposte, costi di consegna e altri elementi aggiuntivi;
- Per le professioni regolamentate l’ordine di appartenenza e il numero di iscrizione, titolo professionale e lo Stato di rilascio, riferimento a norme e codici di condotta vigenti.
In caso di violazione degli obblighi informativi generali, l’azienda è tenuta al pagamento di una sanzione amministrativa da 103 a 10.000 Euro, raddoppiabile in caso di recidiva (art. 21 D. Lgs. 70/2003).
Informazioni relative alla conclusione del contratto che devono essere facilmente accessibili e sempre aggiornate nell’e-commerce:
- Fasi di perfezionamento dell’acquisto;
- Caratteristiche principali dei beni o servizi offerti;
- Modalità di archiviazione dell’ordine e come questo sarà successivamente disponibile al consumatore;
- Mezzi tecnici a disposizione del consumatore per la correzione di eventuali errori nelle informazioni fornite;
- Mezzi di pagamento accettati;
- Eventuali lingue (oltre all’italiano) in cui è possibile effettuare l’ordine;
- Mezzi di risoluzione delle controversie.
NB. Le condizione viste fino ad ora devono essere inserite nelle-commerce in modo tale che il consumatore possa memorizzarle e riprodurle.
Una volta concluso l’ordine, ovvero il contratto telematico, l’azienda deve inviare una ricevuta dell’ordine all’acquirente che contenga le seguenti informazioni:
- Riepilogo delle condizioni generali e particolari del contratto;
- Riepilogo delle caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
- Indicazione dettagliata del prezzo e dei mezzi di pagamento;
- Indicazione dettagliata del diritto di recesso, costi di consegna e imposte applicabili.
NB. L’obbligo di invio della ricevuta a termine dell’acquisto è derogabile solo per gli acquisti effettuati da un acquirente titolare di partita Iva (impresa, società o professionista).
Ultimo importante obbligo da conoscere, prima di passare alle caratteristiche fiscali del commercio elettronico, è il diritto di recesso.
La disciplina del diritto di recesso è contenuta all’art. 52 del Codice del Consumo. Nei contratti a distanza il termine per l’esercizio del diritto di recesso, da parte del consumatore, è prolungato da 10 a 14 giorni, che decorrono:
- Dal giorno successivo della conclusione del contratto nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi;
- Dall’acquisizione del possesso del bene qualora si tratti di prodotto (nel caso di beni multipli, dal giorno in cui il consumatore acquisisce l’ultimo bene).
Cosa succede se nell’e-commerce non viene indicato il termine per esercitare il diritto di recesso da parte del consumatore?
In base all’art. 53 del Codice del Consumo, nel caso in cui siano state omesse le informazioni relative l’esistenza e le modalità di esercizio del diritto di recesso, il termine per l’esercizio del diritto da parte del consumatore è prolungato ad un anno.
NB. Un documento che ritengo estremamente utile per chiunque avvii un e-commerce o anche sia già in attività, è l’Allegato I “Istruzioni tipo per il recesso” del D. Lgs. 21/2014. L’Allegato contiene il format che il titolare dell’e-commerce potrà utilizzare per adempiere agli obblighi informativi e il “modulo tipo” di recesso che potrà essere messo a disposizione ai propri acquirenti.
Verifiche preliminari e aspetti fiscali.
Visti i principali aspetti contrattuali che caratterizzano la vendita online e prima di passare alle implicazioni fiscali che questo tipo di commercio comporta, raccomando una serie di verifiche preliminari sull’attività.
Deve essere chiaro fin da subito che la vendita online attraverso piattaforme web, proprie o altrui, richiede l’apertura della partita iva.
Il codice attività Ateco da utilizzare a questo scopo è il 47.91.10 “Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet”.
Il Modello AA12/09 da utilizzare per l’apertura della posizione Iva è disponibile nel sito dell’Agenzia delle Entrate e può essere presentato direttamente dall’interessato oppure dal commercialista attraverso il portale Entratel.
NB. L’attribuzione del numero di partita iva non equivale all’inizio dell’attività. Per questo sarà necessario presentare la segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune di residenza attraverso il portale Impresainungiorno.gov.
Non è quindi possibile vendere beni/servizi sul portale fino a quando non sia stata presentata la SCIA, a prescindere dall’apertura della posizione Iva.
Aperta la posizione Iva, e prima dell’inizio dell’attività, è necessario presentare la segnalazione Certificata di Inizio attività al Comune di residenza, attraverso il portale Impresainungiorno.gov oppure contestualmente all’iscrizione in camera di Commercio attraverso la piattaforma Telemaco.
L’iscrizione in Camera di Commercio deve avvenire entro 30 giorni dall’apertura della partita iva, mentre la SCIA deve essere presentata almeno 1 giorno prima dell’inizio effettivo dell’attività.
Visti gli adempimenti necessari in sede di apertura di un e-commerce, ai fini della consulenza e della pianificazione fiscale dell’attività devono essere valutate 3 variabili:
- Tipologia del commercio elettronico svolto, diretto o indiretto;
- Cliente target, privato non titolare di partita Iva (B2C) e/o soggetto passivo Iva (B2B impresa e/o professionista);
- Destinazione dei beni, nel caso di commercio elettronico indiretto, distinguendo tra Italia, UE e extra-UE.
Con riferimento alla tipologia di commercio elettronico, vediamo di seguito nel dettaglio cosa si intende per commercio elettronico diretto e commercio elettronico indiretto.
Si parla di commercio elettronico diretto quando la merce venduta attraverso la piattaforma è dematerializzata, ovvero vengono commercializzati beni digitali quali immagini, software, banche dati, e-book, servizi e-learning, etc.
Il commercio elettronico diretto si caratterizza per l’automatizzazione di tutte le fasi di vendita attraverso processi ad hoc, dove l’intervento umano è pressoché minimo.
Al contrario, il commercio elettronico indiretto ha ad oggetto beni materiali che richiedono la consegna fisica, quali libri cartacei o su dispositivi, abiti, prodotti di cancelleria etc.
Nel commercio elettronico indiretto la fase iniziale della vendita, dalla scelta del prodotto da parte del consumatore al pagamento attraverso mezzi elettronici, avviene interamente online, ma il perfezionamento del processo avviene attraverso la consegna fisica del bene, presso il consumatore ovvero un punto di ritiro.
Dubbi se il tuo prodotto possa rientrare nel commercio elettronico diretto? L’articolo 7 del Regolamento UE n. 282/2011 ha fornito una dettagliata definizione dei “servizi prestati tramite mezzi elettronici”, fornendo ai commi 2 e 3 un elenco dei servizi che rientrano nella definizione di “servizi prestati tramite mezzi elettronici” e di quelli che invece ne sono esclusi. L’elenco non è esaustivo ma raccoglie macro categorie.
Vediamo ora nel dettaglio, per le due tipologie di commercio elettronico, le regole Iva e gli adempimenti sul piano fiscale.
Commercio elettronico diretto.
Ai fini Iva, le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che rientrano per le loro caratteristiche nel commercio elettronico diretto, rappresentano sempre prestazioni di servizi.
Vediamo quindi il regime Iva da applicarsi nell’erogazione di servizi digitali a seconda della tipologia di cliente, nonché gli obblighi contabili previsti:
Cliente soggetto privato IT.
La prestazione di servizi è soggetta ad Iva.
Non sussiste l’obbligo di emettere fattura elettronica o cartacea (per chi adotta il Regime Forfetario), salvo che questa non sia richiesta dal cliente entro il termine dell’ordine. Non sussiste l’obbligo di certificazione elettronica dei corrispettivi, è richiesta la regolare tenuta del libro corrispettivi cartaceo.
L’emissione della fattura o la certificazione del corrispettivo sono alternativi tra loro.
Cliente soggetto passivo Iva IT.
La prestazione di servizi è soggetta ad Iva.
Non sussiste l’obbligo di emettere fattura elettronica o cartacea (per chi adotta il Regime Forfetario), salvo che questa non sia richiesta dal cliente entro il termine dell’ordine. Non sussiste l’obbligo di certificazione elettronica dei corrispettivi, è richiesta la regolare tenuta del libro corrispettivi cartaceo.
L’emissione della fattura o la certificazione del corrispettivo sono alternativi tra loro.
Cliente privato UE.
La prestazione di servizi è soggetta ad Iva in Italia fino al limite di 10.000 euro di operazioni similari, superato il quale sarà necessaria l’iscrizione al Moss e l’applicazione dell’aliquota Iva in vigore nel Paese del committente.
Obbligo di emettere fattura elettronica o cartacea (per chi adotta il Regime Forfetario).
Cliente soggetto passivo UE iscritto al VIES.
La prestazione di servizi non è soggetta ad Iva in Italia – Reverse charge art. 17 D.P.R. 633/72.
Obbligo di emissione della fattura elettronica o cartacea (per chi adotta il Regime Forfetario) da allegare al bene trasportato.
Cliente privato extra-UE.
La prestazione di servizi è fuori campo Iva art. 7-septies D.P.R. 633/72.
Obbligo di emissione della fattura elettronica o cartacea (per chi adotta il Regime Forfetario) da allegare al bene trasportato
Cliente soggetto passivo Iva extra-UE.
La prestazione di servizi è fuori campo Iva art.7-ter D.P.R. 633/72.
Obbligo di emissione della fattura elettronica o cartacea (per chi adotta il Regime Forfetario) da allegare al bene trasportato
NB. Il regime di inversione contabile previsto per il cliente soggetto passivo UE si applica nel caso in cui entrambi gli operatori siano iscritti al VIES. In caso contrario deve essere applicata l’aliquota italiana.
Nuove regole Iva europee per il commercio elettronico diretto.
Definite così le regole di territorialità Iva, può essere utile un approfondimento sulla disciplina che regola le cessioni di servizi digitali verso soggetti privati UE.
Abbiamo visto che le prestazioni di servizi digitali rese da un soggetto passivo italiano ad un consumatore finale comunitario, si considerano effettuate nel luogo in cui quest’ultimo è stabilito, ha il suo domicilio oppure la sua residenza abituale.
Il diverso criterio di territorialità, introdotto dalla Direttiva n. 2002/38/CE il cui recepimento ha portato all’articolo 7-octies D.P.R. 633/72, è di assoluto rilievo in quanto comporta per il soggetto passivo IT la necessità di identificarsi nel Paese estero del committente direttamente o attraverso un rappresentante fiscale per il versamento della relativa imposta.
Obbligo che se pensiamo ai tantissimi piccoli commercianti che operano anche attraverso piattaforme online risulterebbe impraticabile.
Per evitare questo inutile e costoso proliferare di partita iva nei diversi Paesi UE è stato creato il MOSS – Mini One Stop Shop, accessibile dalla propria area riservata nel sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il portale MOSS (istituito in ogni Paese UE) consente, previa registrazione, di dichiarare e versare l’Iva dovuta sui servizi digitali verso soggetti privati comunitari direttamente da un unico Stato membro. Nel nostro caso l’Italia.
Sicuramente il MOSS ha rappresentato, fin dalla sua introduzione, una notevole semplificazione degli adempimenti Iva per tutti i soggetti che operano nel commercio online con un mercato potenzialmente mondiale, ma c’è una ulteriore importante novità.
Il D.lgs n.45 del 1 giugno 2020, recependo la Direttiva UE 2017/2455/UE in materia di commercio elettronico diretto, ha introdotto ulteriori semplificazioni per i commercianti di minori dimensioni che svolgono la loro attività online.
In particolare il nuovo articolo 7-octies co. 2 e 3 D.P.R. 633/72 prevede un’eccezione alla regola di territorialità sopra esposta, stabilendo che le prestazioni di servizi digitali possano essere rilevanti ai fini Iva nel Paese del prestatore al verificarsi di due tra le seguenti condizioni:
- Il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;
- L’ammontare totale, al netto dell’IVA, dei servizi digitali resi da tale soggetto nei confronti di privati stabiliti in Stati membri diversi, dallo Stato di stabilimento del prestatore, non ha superato nell’anno solare precedente la soglia di 10.000,00 euro, e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato.
- Il prestatore non ha optato per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro.
In base a quest’ultima disposizione, i commercianti di minori dimensioni che non superano la soglia di 10.000 euro all’anno per prestazioni di servizi digitali, hanno la facoltà di non iscriversi al MOSS e optare per l’applicazione ordinaria dell’Iva italiana in fattura.
Al superamento della soglia, invece, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico MOSS, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di Consumo.
Le dichiarazioni trimestrali e l’Iva versata acquisite dallo Stato membro di identificazione sono trasmesse ai rispettivi Stati Membri di Consumo mediante l’Agenzia delle Entrate.
L’iscrizione al MOSS dovrà avvenire, anche in corso d’anno, al superamento della soglia prevista e dell’opzione se ne deve dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate attraverso la dichiarazione annuale.
Commercio elettronico indiretto.
Le cessioni di beni materiali sono assimilate alle “vendite a distanza” in quanto si concludono sempre con la consegna fisica del bene. L’utilizzo di una piattaforma web, a parere dell’Agenzia delle Entrate, non sarebbe quindi sufficiente per ritenere le stesse cessioni assimilabili a quelle rientranti nel commercio elettronico diretto.
Anche in questo caso non vi è l’obbligo di emettere fattura, salvo che questa non sia richiesta dal cliente entro il termine dell’ordine.
Non vi è l’obbligo di certificazione elettronica dei corrispettivi ma è necessario annotare i corrispettivi giornalieri nel Libro dei corrispettivi cartaceo.
NB. Anche se l’emissione della fattura non è obbligatoria, è tuttavia raccomandata per le vendite verso paesi UE e extra UE. In alternativa alla fattura, è possibile certificare il ricavo annotando nel libro corrispettivi e allegare al pacco una ricevuta d’ordine.
Vediamo quindi il regime Iva da applicarsi per le cessioni di beni, a seconda della tipologia di cliente, nonché gli obblighi contabili previsti dal 1 luglio 2021:
Cliente soggetto privato IT.
La cessione è soggetta ad Iva.
Non sussiste l’obbligo di emettere fattura elettronica o cartacea (per chi adotta il Regime Forfetario), salvo che questa non sia richiesta dal cliente entro il termine dell’ordine. Non sussiste l’obbligo di certificazione elettronica dei corrispettivi, è richiesta la regolare tenuta del libro corrispettivi cartaceo.
L’emissione della fattura o la certificazione del corrispettivo sono alternativi tra loro.
Cliente privato UE.
La cessione di beni è soggetta ad Iva in Italia fino al limite di 10.000€ di operazioni similari, superato il quale sarà necessaria l’identificazione nel Paese estero del committente oppure l’iscrizione all portale OSS e l’applicazione dell’aliquota Iva in vigore nel Paese del committente.
Non sussiste l’obbligo di emettere fattura elettronica o cartacea (per chi adotta il Regime Forfetario), salvo che questa non sia richiesta dal cliente entro il termine dell’ordine. Non sussiste l’obbligo di certificazione elettronica dei corrispettivi, è richiesta la regolare tenuta del libro corrispettivi cartaceo.
L’emissione della fattura o la certificazione del corrispettivo sono alternativi tra loro.
Cliente soggetto passivo UE iscritto al VIES.
Si tratta di cessione di beni intra-comunitaria non imponibile art.41 D.L. 331/93.
Non sussiste l’obbligo di emettere fattura elettronica o cartacea (per chi adotta il Regime Forfetario), salvo che questa non sia richiesta dal cliente entro il termine dell’ordine.
Non sussiste l’obbligo di certificazione elettronica dei corrispettivi, è richiesta la regolare tenuta del libro corrispettivi cartaceo.
L’emissione della fattura o la certificazione del corrispettivo sono alternativi tra loro.
Cliente privato extra-UE.
La cessione di beni è da considerarsi cessione all’esportazione art.8 D.P.R. 633/72 non imponibile Iva.
Si consiglia di emettere fattura, elettronica o cartacea (per chi adotta il Regime Forfetario) da allegare al bene trasportato.
Cliente soggetto passivo Iva extra-UE.
La cessione di beni è da considerarsi cessione all’esportazione art.8 D.P.R. 633/72 non imponibile Iva.
Si consiglia di emettere fattura, elettronica o cartacea (per chi adotta il Regime Forfetario) da allegare al bene trasportato.
NB. Per l’adozione del regime di non imponibilità Iva degli acquisti e delle cessioni all’esportazione verso soggetti extra-UE è necessario presentare apposita Dichiarazione d’intento prima dell’effettuazione dell’operazione.
Per approfondire cos’è la Dichiarazione d’intento, modalità di compilazione e scadenze ti consiglio di leggere il nostro articolo Dichiarazione d’intento: modello e scadenze.
Il Regime di non imponibilità Iva nelle cessioni intracomunitarie è necessario che anche entrambe le parti siano iscritte al VIES.
Nuove regole Iva europee per il commercio elettronico indiretto.
Le nuove regole Iva viste per i servizi digitali dal 1 luglio 2021 si applicano anche alle cessioni di beni effettuate tramite piattaforme digitali.
Il portale OSS (istituito in ogni Paese UE) consente, previa registrazione, di dichiarare e versare l’Iva dovuta sui beni fisici consegnati a soggetti privati comunitari direttamente da un unico Stato membro, e venduti attraverso piattaforme web. Nel nostro caso l’Italia.
Al pari di quanto previsto per i servizi digitali, i commercianti di minori dimensioni che non superano la soglia di 10.000 euro all’anno per le cessioni di beni attraverso piattaforme web, hanno la facoltà di non iscriversi al OSS e optare per l’applicazione ordinaria dell’Iva italiana in fattura.
Al superamento della soglia, invece, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico OSS, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di Consumo.
Il portale OSS è stato reso disponibile dall’Agenzia delle entrate dal 30 giugno 2021, data dalla quale hanno cessato di essere in vigore le soglie precedentemente previste per ciascun paese.
Al superamento della soglia unica di 10.000 euro, quindi, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico MOSS, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di Consumo.
Le dichiarazioni trimestrali e l’Iva versata acquisite dallo Stato membro di identificazione sono trasmesse ai rispettivi Stati Membri di Consumo mediante l’Agenzia delle Entrate.
L’iscrizione al portale OSS dovrà avvenire, anche in corso d’anno, al superamento della soglia prevista e dell’opzione se ne deve dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate attraverso la dichiarazione annuale.
Brexit.
Dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito è considerato Paese extra UE, venendo così meno tutte le agevolazioni previste sul piano commerciale, dazi e Iva.
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a soggetti privati UK è necessaria identificazione diretta nel Regno Unito, aprendo una propria posizione Iva UK, al fine di assolvere agli obblighi di dichiarazione e versamento dell’imposta.
Non sono previste agevolazioni, come la possibilità di iscriversi al MOSS o OSS valevoli invece per gli Paesi UE.
I soggetti UE (e quindi anche italiani) possono evitare l’identificazione diretta in UK vendendo i propri prodotti attraverso marketplace (Amazon, Etzy etc.).
Per le cessioni di beni di valore unitario inferiore alle 135 sterline ovvero 150 euro, gli stessi marketplace infatti sono considerati sostituti d’imposta e verseranno l’Iva trattenuta sulle vendite.
Per le vendite di prodotti che singolarmente considerati eccedono tale valore (al netto di costi di trasporto e spese connesse) invece, è possibile chiedere il prelievo dell’imposta e il suo versamento alla società che effettua il trasporto. In tal caso sarà necessario informarsi presso la società che gestisce il trasporto.
Conclusione.
Bene, siamo arrivati alla fine!
In questo articolo abbiamo visto inizialmente tutti i principali aspetti contrattuali, obblighi in materia di informativa, privacy e recesso legati all’e-commerce che ogni commerciante dovrebbe sapere al momento dell’apertura della sua attività.
Nella seconda parte ci siamo invece concentrati sugli adempimenti amministrativi quali l’apertura della posizione Iva, l’iscrizione in CCIAA e la SCIA, obblighi di fatturazione e le regole Iva, utili in particolare all’intermediario commercialista che seguirà l’attività sul piano fiscale.
In tutto l’articolo ci sono inoltre i link ai principali documenti istituzionali in materia di commercio elettronico.
Arrivati a questo punto, quindi, buona attività!
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