Modello Intrastat 2022: guida alla compilazione e alle scadenze.

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Il Modello Intrastat assolve l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Dogane delle operazioni intracomunitarie compiute o ricevute da un soggetto passivo IVA (professionista, impresa o società) residente in Italia.

Il Modello può essere presentato direttamente o per mezzo del Commercialista, sempre in via telematica, eventualmente usufruendo del software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

La disciplina relativa ai Modelli Intrastat, di cui all’ art.50 D.L. n.331/1993, è stata oggetto di diverse modifiche nel corso degli ultimi anni, con importanti novità a decorrere dal 2022.

Premesso tutto questo, non sempre ricorre l'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat, ma solo al superamento di determinate soglie, e per funzioni fiscali e statistiche o solo statistiche.

In questo articolo troverai tutto quello che è necessario sapere su termini e modalità di presentazione dei Modelli Intrastat, iniziamo!

In questo articolo

Cos’è il Modello Intrastat.

L’Intrastat è il modello predisposto dall’Agenzia delle Dogane per la comunicazione delle operazioni intracomunitarie compiute verso o ricevute da soggetti passivi IVA (professionisti, imprese e società) residenti in Italia.

Il modello consiste in elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi resi e degli acquisti di beni e servizi ricevuti da parte dei soggetti IVA residenti, che intrattengono rapporti commerciali con soggetti IVA di altri Stati membri UE. Dal 2022 sono comprese anche le movimentazioni dei beni in regime call-of stock.

Dal 2022 i modelli principali sono: 

  1. Modello 1-bis, cessione di beni intracomunitari;
  2. Modello 1-quarter, prestazione di servizi intracomunitari;
  3. Modello 2-bis, acquisto di beni intracomunitari;
  4. Modello 2-quarter, acquisto di servizi intracomunitari;
  5. Modello 1-sexies, trasferimento di beni intra-UE in regime call-of stock.

Il Modello Intrastat, in generale, assolve a due importanti funzioni:

  1. Controllo fiscale degli scambi intracomunitari di beni e di servizi effettuati dagli operatori nazionali con il resto della Comunità Europea;
  2. Aggiornamento statistico sullo scambio di beni effettuati dagli operatori nazionali con il resto della Comunità Europea.

L’introduzione della fatturazione elettronica nel 2019 non ha quindi abolito gli Intrastat, i quali restano ancora se non l’unico, il principale, mezzo di controllo delle operazioni nelle quali sono coinvolti operatori residenti in Italia fuori, in tutto o in parte, il territorio nazionale.

Quali sono i soggetti interessati.

Sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat i soggetti passivi IVA, residenti in Italia, che effettuano scambi di beni e servizi con soggetti passivi IVA residenti in altri Stati membri UE

Sono soggetti passivi IVA coloro dotati di partita Iva: professionisti, imprese, società e associazioni residenti nel territorio dello Stato italiano.  

Svolgere operazioni intracomunitarie oggetto di Intrastat, richiede partita iva comunitaria, attraverso l’iscrizione all’elenco VIES.

E’ possibile controllare la correttezza e la validità di una partita Iva comunitaria attraverso il servizio gratuito online dell’Agenzia delle Entrate VIES.

NB. Se devi effettuare l’iscrizione al VIES e non sai come procedere in questo nostro articolo troverai tutte le informazioni necessarie!

I Paesi appartenenti all’Unione Europea e i relativi codici ISO (prime due lettere della partita iva), le caratteristiche della partita iva e la valuta sono i seguenti:

PaeseISON° P.IVAValuta
AustriaAT9Euro
BelgioBE10Euro
BulgariaBG9 o 10Lev
CiproCY9Kuna
CroaziaHR11Euro
DanimarcaDK8Corona
EstoniaEE9Euro
FinlandiaFI8Euro
FranciaFR11Euro
GermaniaDE9Euro
GreciaEL9Euro
IrlandaIE8Euro
ItaliaIT11Euro
LettoniaLV9 o 11Lat
LituaniaLT9 o 12Litas
LussemburgoLU8Euro
MaltaMT8Euro
OlandaNL12Euro
PoloniaPL10Zloty
PortogalloPT9Euro
Repubblica CecaCZ8, 9 o 10Corona Ceca
Repubblica SlovaccaSK9 o 10Euro
RomaniaROda 2 a 10Leu
SloveniaSI8Euro
SpagnaES9Euro
SveziaSE12Corona Svedese
UngheriaHU8Fiorino

La compilazione del modello Intrastat non è obbligatoria per le operazioni commerciali da/verso i seguenti Paesi UE:

  • Livigno, Campione d’Italia, acque nazionali del Lago di Lugano;
  • Monte Athos (Grecia);
  • Dipartimenti d’Oltremare (Francia);
  • Isola di Helgoland, Territorio di Busingen (Germania);
  • Ceuta, Melilla, Isole Canarie (Spagna);
  • Isole Aland (Finlandia);
  • Isole Anglo-Normanne (Regno Unito)

NB. Dal 2022 è stato disposto l’esonero dalla presentazione dei Modelli Intrastat per le operazioni con la Repubblica di San Marino.

Quali sono le operazioni intracomunitarie.

Oggetto degli Intrastat sono le operazioni intracomunitarie. 

Sono considerate operazioni intracomunitarie gli scambi di beni e le prestazioni di servizi effettuati in ambito comunitario, cioè tra operatori residenti in diversi Stati UE. Perché siano considerate tali, le operazioni intracomunitarie devono rispettare tre requisiti

  1. Requisito soggettivo, ciascun soggetto coinvolto deve essere titolare di partita IVA attiva al momento dell’operazione;
  2. Requisito oggettivo; l’operazione deve essere a titolo oneroso (non gratuito);
  3. Requisito territoriale
    1. beni, se l’operazione ha ad oggetto cessione di beni, questi devono essere trasportati da un Paese ad un altro UE;
    2. servizi, se l’operazione ha ad oggetto prestazioni di servizi, questi si considerano effettuati in Italia quando sono resi a soggetti passivi IVA stabiliti in Italia. 

In quali casi ricorre l’obbligo di presentazione del Modello Intrastat.

Abbiamo visto quali sono i modelli Intrastat, quali i soggetti interessati e le operazioni da comunicare. 

Ma è  sempre obbligatorio presentare il modello Intrastat in presenza di operazioni comunitarie? 

Fortunatamente no (date le innumerevoli scadenze alle quali siamo soggetti). 

In presenza di operazioni intracomunitarie, presentare il modello Intrastat è obbligatorio solo al superamento di certe soglie di volumi d’affari e, in alcuni casi, la presentazione sarà solo ai fini statistici. 

Modello 1-bis: Cessione di beni intracomunitari.

Modello 1-sexies: Operazione call-of- stock.

Soglie Periodicità
Obbligo
fiscale / statistico
Fino a € 50.000 di ammontare delle operazioni realizzate in almeno uno dei quattro trimestri precedenti. TrimestraleSi / No
Oltre € 50.000 e meno di € 100.000 di ammontare delle operazioni realizzate in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.MensileSi / No
Oltre € 100.000 di ammontare delle operazioni realizzate in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.MensileSi / Si

Modello 1-quarter: Prestazione di servizi intracomunitari.

SogliePeriodicità Obbligo
fiscale / statistico
Fino a € 50.000 di ammontare delle operazioni realizzate in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.Trimestrale Si / No
Oltre € 50.000 di ammontare delle operazioni realizzate in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.MensileSi / Si

Modello 2-bis: Acquisto di beni intracomunitari.

SogliePeriodicità Obbligo
fiscale / statistico
Meno di € 350.000 di ammontare delle operazioni realizzate in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.Non dovutoNo / No
Da € 350.000 di ammontare delle operazioni realizzate in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.Mensile No / Si

Modello 2-quarter: Acquisto di servizi intracomunitari.

SogliePeriodicità Obbligo
fiscale /statistico
Meno di € 100.000 di ammontare delle operazioni realizzate in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.Non dovutoNo / No
Da € 100.000 di ammontare delle operazioni realizzate in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.MensileNo / Si

La soglia indicata deve essere verificata per ciascuna categoria di operazioni (e quindi, singolarmente, le cessioni intra-Ue di beni, i servizi resi, gli acquisti intra-Ue di beni, i servizi ricevuti), come previsto dall’articolo 2, Dm 22 febbraio 2010. Ciò significa che il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie.

Il superamento della soglia nel corso di un trimestre, per una singola categoria di operazioni, determina l’obbligo di presentazione mensile del relativo elenco a partire dal mese successivo a quello in cui lo stesso viene superato. Rimane invece facoltativa la presentazione mensile degli elenchi riepilogativi relativi ai mesi già trascorsi per i quali si è verificato il superamento della soglia.

Non sono da rilevare nei modelli:

  1. le prestazioni di servizi diverse da quelle generiche nei confronti di soggetti passivi Iva di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, Dpr 633/1972;
  2. le operazioni rese nei confronti di privati consumatori;
  3. le operazioni rese a/ricevute da soggetti stabiliti al di fuori della Ue, anche qualora dotati di un numero identificativo Iva o di rappresentante fiscale in uno degli Stati Ue (Circolare agenzia delle Entrate 21 giugno 2010, n. 36/E, Parte I, quesito n. 1) quindi con numero di partita Iva e codice ISO UE.

Quando è previsto l’obbligo Intrastat con periodicità mensile, il modello deve essere presentato entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

Quando è previsto l’obbligo Intrastat con periodicità trimestrale, il modello deve essere presentato entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Modello Intrastat e Regime Forfetario.

I soggetti che aderiscono al Regime Forfetario di cui alla legge 190/2014, quando realizzano operazioni con altri soggetti passivi UE, sono tenuti a presentare esclusivamente il modello Intrastat relativo ai servizi resi e/o ricevuti (Circolare agenzia delle Entrate 10/E/2016).

Modalità di compilazione del Modello Intrastat.

Ogni modello si compone di un Frontespizio (prima parte) e di un elenco riepilogativo (seconda parte); di seguito vedremo le principali novità introdotte dal 2022 ai fini della compilazione. 

Segnaliamo la pagina Intrastat nel sito dell’Agenzia delle Dogane, dove è possibile trovare informazioni dettagliate per la compilazione dei modelli e numerose Faq.

Dati facoltativi.

Nella compilazione dei modelli Intra-2quarter e Intra-2bis relativi, rispettivamente, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal 2022 non è più necessario indicare le seguenti informazioni:

  1. Stato del fornitore;
  2. Codice Iva del fornitore;
  3. Ammontare delle operazioni in valuta;
  4. Modalià di erogazione e di incasso;
  5. Paese di pagamento.

Mese di riferimento per gli acquisti.

Nella compilazione dei modelli Intra-1bis e Intra-1quarter relativi, rispettivamente, gli acquisti di beni e di servizi, il mese di riferimento da considerare può essere, alternativamente:

  1. quello nel corso del quale l’Iva diventa esigibile. Si ricorda che le fatture relative agli acquisti intra-Ue vanno integrate (con aliquota ed imposta) dal cessionario ITA e devono essere annotate nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura. Le fatture vanno inoltre annotate nel registro degli acquisti per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta;
  2. quello in cui i beni entrano in Italia, obbligatorio quando l’intervallo di tempo tra l’acquisto e l’esigibilità dell’Iva è superiore a 2 mesi di calendario.

Nomenclatura combinata.

Come regola generale, nei modelli Intr-1bis e Intra-2bis i beni devono essere identificati distintamente secondo la Nomenclatura Combinata della tariffa doganale in vigore. Dal 2022 è stata tuttavia introdotta una semplificazione: per le cessioni o gli acquisti di beni di valore inferiore a € 1.000 è possibile utilizzare un codice univoco 995 000 00, senza la necessità di compilare un rigo per ciascuna tipologia di beni.

Natura della transazione.

Natura della transazione A, da riportare per la generalità degli operatori.

DescrizioneCodice
Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario.1
Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria.2
Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà, o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario.3
Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà).4
Transazioni successive a una lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà.5
Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento (non comportanti un trasferimento della proprietà, relative a merci in quasi importazione o quasi esportazione).7
Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzature tecniche nell’ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l’intero contratto.8
Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici.9

NB. Il campo Natura della transazione B va compilato da parte dei soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intra-Ue presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore di spedizioni in entrata/in uscita superiore a € 20 milioni.

Operazioni call-off stock.

Il nuovo modello Intra-1sexies deve essere utilizzato per comunicare il trasferimento fisico dei beni in altro Paese UE, presso il cliente finale, in regime di call-off stock di cui all’articolo 38-ter Dl 331/1993 (per gli acquisti) e dall’articolo 41-bis Dl 331/1993 (per le vendite).

Correzione degli Intrastat.

Avvenuto l’invio degli Intrastat può esserci la necessità di: 

  • Integrare i dati già presentati, aggiungendone altri;
  • Rettificare i dati già presentati, in quanto errati o incompleti.

In entrambi i casi sarà necessario presentare un nuovo modello, inserendo i nuovi dati o rettificando quelli precedentemente indicati. 

Bisognerà però fare attenzione al modello da utilizzare, ecco come procedere in base al tipo di variazione: 

Variazione: Integrazione.

OperazioneModello
Cessioni di beniIntrastat 1-bis
Acquisti di beniIntrastat 1-bis
Servizi resiIntrastat 1-quarter
Acquisti di serviziIntrastat 2-quarter

Variazione: Rettifica.

OperazioneModello
Cessioni di beniIntrastat 1-ter
Acquisti di beniIntrastat 1-ter
Servizi resiIntrastat 1-quinquies
Acquisti di serviziIntrastat 2-quinquies

Queste sono le principali rettifiche che potranno verificarsi:

1. Variazione partita iva fornitore/cliente UE.

Utilizzando uno dei modelli previsti per le rettifiche, dovranno essere riportati i dati relativi all’operazione compiuta da/verso il soggetto del quale si è indicato un codice identificativo errato, indicando nel “segno” (-) per eliminarla. Dovrà quindi essere aggiunta la riga contenente i dati corretti, indicando nel “segno” (+). 

2. Rettifica natura dell’operazione. 

Anche in questo caso, utilizzando uno dei modelli previsti per le rettifiche, potranno essere eliminati i dati precedentemente inviati, indicando gli stessi nel nuovo modello e nel “segno” (-). A questo punto potranno essere inseriti in una nuova riga i dati corretti, indicando nel “segno” (+). 

3. Rettifica parziale dell’operazione.

In caso di errata indicazione del valore dell’operazione, sarà sufficiente indicare nel nuovo modello il valore residuale dell’operazione da inserire o togliere, indicando nel “segno” (+) se questo è da aggiungere al valore precedentemente dichiarato, oppure indicando nel “segno” (-) se è da sottrarre.  Ipotizziamo, per esempio, che l’operazione fosse di € 6.000, ma nel modello Intrastat è stato erroneamente indicato un valore di € 4.000. Nel modello rettificativo dovranno essere riportati tutti i dati dell’operazione e in “Ammontare delle operazioni” la sola differenza di € 2.000, con “segno” (+). 

4. Rettifica valore dell’operazione per omessa indicazione di una transazione con un operatore già indicato nel modello presentato.

Per rettificare il valore “Ammontare delle operazioni” dichiarato verso un operatore, sarà sufficiente indicare nel nuovo modello rettificativo l’ammontare dell’operazione omessa, con “segno” (+) per aggiungerla. 

Le sanzioni per mancato invio.

Le sanzioni per omessa presentazione del Modello Intrastat, ovvero per l’incompletezza, inesattezza o irregolarità dello stesso, sono diverse a seconda che non sia stato rispettato l’obbligo fiscale o statistico. 

Se la presentazione del modello assolve ad obblighi fiscali, l’omissione, l’inesattezza o l’irregolarità dello stesso, accertata dall’Ufficio, può comportare una sanzione da € 500 a € 1.000 per ciascun elenco

E’ tuttavia possibile:

  • Regolarizzare la propria posizione presentando un modello rettificativo/integrativo entro 30 giorni dalla richiesta dell’Ufficio, in questo caso non è prevista alcuna sanzione.
  • Regolarizzare la propria posizione presentando un modello rettificativo/integrativo dopo il rilievo dell’Ufficio, decorsi i 30 giorni e attraverso il ravvedimento operoso, con una sanzione di € 100 (⅕ del minimo). 

Se la presentazione del modello assolve invece ad obblighi statistici, l’omissione, l’inesattezza o l’irregolarità dello stesso, accertata dall’Ufficio, può comportare una sanzione da € 206 a € 2.065 per le persone fisiche e da € 516 a € 5.164 per le persone giuridiche (società). Queste sanzioni saranno tuttavia applicate alle sole imprese che realizzano scambi commerciali con Paesi UE per volumi mensili pari o superiori a € 750.000

Normativa di riferimento: D.lgs n.322/1989 artt. 7-11; D.lgs n.175/2014. 

NB. E’ possibile rimediare all’omessa presentazione del Modello Intrastat avvalendosi del Ravvedimento Operoso, riducendo le sanzioni previste.

Il pagamento delle sanzioni ridotte dovrà avvenire a mezzo F24 con codice tributo 8911

Conclusione.

Bene, siamo arrivati alla fine.

Abbiamo visto che l’Intrastat è il modello per la comunicazione delle operazioni intracomunitarie compiute o ricevute da soggetti passivi IVA (professionisti, imprese e società) residenti in Italia.

Il modello, disponibile in quattro varianti in base alla tipologia delle operazioni da comunicare, consiste in elenchi riepilogativi e interessa i soggetti IVA residenti, che intrattengono rapporti commerciali con soggetti IVA di altri Stati membri UE. 

La presentazione può avvenire a scadenza mensile o trimestrale in base alla tipologia di operazione e al volume di affari, in alcuni casi assolve solo obblighi statistici mentre in altri non è del tutto prevista.

Ricordiamo inoltre che è sempre possibile modificare/integrare un modello già presentato seguendo le istruzioni riportate, evitando così di incorrere in eventuali sanzioni.

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Giulia Cecchin

Giulia Cecchin

Dottore Commercialista abilitata all’esercizio della professione e iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Padova n.1990. Laureata in Amministrazione, Finanza e Controllo e in Economia e Commercio presso l’Università Cà Foscari di Venezia.

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