L’acquisto.
La norma di riferimento ai fini della deduzione del costo di acquisto, nonché le altre spese sostenute ed inerenti l’auto utilizzata nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, è l’articolo 164 TUIR.
Nel dettaglio, l’articolo prevede diversi limiti alla deducibilità del costo del veicolo, in base all’utilizzo dello stesso e all’attività effettivamente svolta. Vediamo di seguito le diverse opzioni che possono presentarsi.
Veicoli utilizzati esclusivamente nell’attività dell’impresa.
L’acquisto e le altre spese relative il veicolo, destinato ad essere utilizzato esclusivamente nello svolgimento nell’attività dell’impresa, arte e professione, sono deducibili al 100% dal reddito.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha fornito una lettura restrittiva della nozione di «esclusivamente strumentale» del veicolo, facendovi rientrare solo quei veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata, come per il servizio taxi. Sul punto si evidenzia la Circolare 48/E del 10 febbraio 1998.
Potranno quindi beneficiare della deducibilità integrale del costo di acquisto e delle altre spese relative l’auto aziendale solo coloro che svolgono un’attività strettamente legata all’utilizzo del veicolo.
Nella maggioranza dei casi, al contrario, varranno le regole di deducibilità previste per i veicoli ad uso promiscuo di seguito indicate.
Veicoli ad uso promiscuo.
L’acquisto e le altre spese relative il veicolo utilizzato promiscuamente dall’imprenditore, nell’attività d’impresa e a scopo personale, sono deducibili nella misura del 20%.
Nel determinare il costo fiscalmente deducibile del costo di acquisizione, inoltre, non si deve tenere conto della parte che eccede € 18.075,99.
Esiste, dunque, un doppio limite di deducibilità per i veicoli ad uso promiscuo:
- la soglia fiscale di € 18.075,99, sicché l’eventuale eccedenza è ininfluente ai fini del calcolo del costo da portare in deduzione;
- la deduzione parziale del 20% del costo sostenuto (comunque non eccedente € 18.075,99).
La deducibilità delle spese sostenute, nel rispetto dei limiti sopra descritti, è consentita inoltre solo per un certo numero di auto.
L’imprenditore e il libero professionista che esercitano l’attività in forma individuale possono dedurre dal loro reddito il costo di acquisto e le altre spese sostenute solo per un veicolo di loro proprietà.
Quando, invece, l’attività è svolta sotto forma di società semplici (ss), società in nome collettivo (snc) e società in accomandita semplice (sas), la deducibilità è ammessa soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.
Diversamente, le società di capitali non sono soggette al limite di deducibilità relativo al numero di autoveicoli di loro proprietà.
Veicoli utilizzati da agenzie e rappresentanti di commercio.
Il costo dei veicoli utilizzati dalle agenzie e rappresentanti di commercio nell’esercizio della loro attività e a scopo personale, è deducibile nella misura dell’80%, tenendo sempre conto della soglia fiscale di € 25.822,84. Questa rappresenta l’unica eccezione alle regole ordinarie di deducibilità.
Incidenza del costo sostenuto.
In ipotesi di acquisto in proprietà dell’auto, il costo sostenuto deve essere ripartito in più anni, secondo le aliquote ministeriali stabilite ai fini dell’ammortamento del cespite. Il costo non potrà quindi essere imputato ad un solo anno, ma concorrerà alla formazione del reddito in più anni.
Esempio.
Ipotizziamo di voler acquistare in proprietà un’auto ad uso promiscuo, il cui costo di acquisto sia pari a € 35.000.
Il costo massimo deducibile potrà essere calcolato nel seguente modo.
Costo fiscalmente riconosciuto: € 18.075,99
Costo fiscalmente deducibile (limite del 20%): 20% x € 18.075,99 = € 3.615,20
Considerando una aliquota di ammortamento pari al 25%, il costo annuo massimo deducibile, ovvero, la parte di costo che influirà ogni anno nella determinazione del reddito sarà:
€ 3.615,20 x 25% = € 930,80
Il valore così determinato sarà portato in deduzione dal reddito d’impresa per 4 anni, a partire da quello in messa in funzione del bene.
NB. Il primo anno le aliquote di ammortamento devono essere ridotte della metà, dovendosi quindi applicare, limitatamente a quell’anno, l’aliquota del 12,5%.
In ipotesi di acquisto dell’auto aziendale in proprietà, ipotizzando un suo utilizzo promiscuo e un costo di acquisto di € 35.000, il costo deducibile sarà € 3.615,20, ripartito in 4 anni in quote di € 930,80.
Il leasing.
La norma che disciplina la deduzione del costo sostenuto per l’auto in ipotesi di acquisto in leasing, utilizzata nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione è l’articolo 102 c.7 del TUIR.
Nel dettaglio, anche in questa ipotesi l’articolo prevede diversi limiti alla deducibilità del costo del veicolo. Vediamo di seguito le diverse opzioni che possono presentarsi.
Veicoli utilizzati esclusivamente nell’attività dell’impresa.
Nulla cambia rispetto a quanto visto in ipotesi di acquisto dell’auto in proprietà.
I canoni di leasing del veicolo, destinato ad essere utilizzato esclusivamente nello svolgimento nell’attività dell’impresa, arte e professione, sono deducibili al 100% dal reddito.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha fornito una lettura restrittiva della nozione di «esclusivamente strumentale» del veicolo, facendovi rientrare solo quei veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata, come per il servizio taxi. Sul punto si evidenzia la Circolare 48/E del 10 febbraio 1998.
Potranno quindi beneficiare della deducibilità integrale dei canoni di leasing dell’auto aziendale solo coloro che svolgono un’attività strettamente legata all’utilizzo del veicolo.
Nella maggioranza dei casi, al contrario, varranno le regole di deducibilità previste per i veicoli ad uso promiscuo di seguito indicate.
Veicoli ad uso promiscuo.
I canoni di locazione finanziaria relativi al veicolo utilizzato promiscuamente dall’imprenditore nell’attività d’impresa e a scopo personale, rimangono soggetti al limite di deducibilità del 20% sopra visto, al pari dell’ipotesi di acquisto.
Nel determinare il parte fiscalmente deducibile del costo di acquisizione, non si dovrà inoltre tenere conto della parte che eccede € 18.075,99.
Rimane, dunque, il doppio limite di deducibilità per i veicoli ad uso promiscuo:
- la soglia fiscale di € 18.075,99, sicché l’eventuale eccedenza è ininfluente ai fini del calcolo del costo da portare in deduzione;
- La deduzione parziale del 20% del costo sostenuto (comunque non eccedente € 18.075,99).
Oltre ai limiti sopra descritti, l’articolo 102 al comma 7, dispone:
- la deduzione dei canoni di locazione finanziaria non è ammessa per un lasso di tempo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale, ovvero 4 anni;
- la prima rata o “maxicanone” non può essere dedotta interamente nel primo esercizio, ma deve essere frazionata sull’intera durata del contratto.
NB. La durata minima fiscale non è più oggi un prerequisito per fruire della deducibilità dei canoni tuttavia, ove la durata contrattuale fosse inferiore a quella fiscale, si dovrà procedere apportando le necessarie variazioni in aumento in dichiarazione dei redditi.
Si segnala, da ultimo, che per l’Agenzia delle Entrate gli interessi passivi relativi al finanziamento accordato dalla concessionaria seguono lo stesso trattamento fiscale del veicolo e la quota di interessi indeducibile, in ipotesi di utilizzo promiscuo, sarà pari all’80% (circolare 47/E del 2008).
Veicoli utilizzati da agenzie e rappresentanti di commercio.
Il costo dei veicoli utilizzati da agenzie e rappresentanti di commercio nell’esercizio della loro attività e a scopo personale, quindi di veicoli ad uso promiscuo, sono deducibili nella misura dell’80%, tenendo sempre conto della soglia fiscale di € 25.822,84 e dei limiti legati, come nel caso precedente, alla durata del contratto di leasing e al frazionamento del maxicanone.
Incidenza del costo sostenuto.
In ipotesi di acquisto in leasing dell’auto, se la durata contrattuale è pari almeno al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale, ovvero 4 anni, le rate del leasing saranno deducibili dal reddito d’impresa nell’anno di sostenimento della spesa, in base al principio di cassa. L’importo del maxicanone dovrà invece essere ripartito sull’intera durata contrattuale.
Esempio.
Ipotizziamo di voler acquistare in leasing un’auto ad uso promiscuo, il cui costo complessivo sia pari a € 35.000, con rate mensili di € 729,17. La durata contrattuale del leasing è 4 anni.
Il costo massimo deducibile potrà essere calcolato nel seguente modo.
Costo fiscalmente riconosciuto: € 18.075,99
Costo fiscalmente deducibile (limite del 20%): 20% x € 18.075,99 = € 3.615,20
Costo annuale deducibile: € 3.615,20 / 4 = € 930,80
Il valore così determinato sarà portato in deduzione dal reddito d’impresa per 4 anni, a partire da quello in messa in funzione del bene.
NB. Il primo anno le aliquote di ammortamento devono essere ridotte della metà, dovendosi quindi applicare, limitatamente a quell’anno, l’aliquota del 12,5%.
In ipotesi di acquisto dell’auto aziendale in leasing, ipotizzando un suo utilizzo promiscuo e un costo di acquisto di € 35.000, il costo deducibile sarà € 3.615,20, ripartito in 4 anni in quote di € 930,80.
Il costo annuo massimo deducibile sia in caso di acquisto che in caso di leasing ammonta a € 930,80, senza differenze da un punto di vista di convenienza fiscale.
Il noleggio.
Il trattamento fiscale del costo sostenuto per il noleggio dell’auto utilizzata nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione è contenuto nell’articolo 164 c.1 lett. b del TUIR.
Nel dettaglio, anche in questa ipotesi l’articolo prevede diversi limiti al costo fiscalmente rilevante del veicolo in base all’utilizzo dello stesso e all’attività effettivamente svolta. Vediamo di seguito le diverse opzioni che possono presentarsi.
Veicoli utilizzati esclusivamente nell’attività dell’impresa.
Nulla cambia rispetto alle precedenti ipotesi.
I canoni di noleggio del veicolo, destinato ad essere utilizzato esclusivamente nello svolgimento nell’attività dell’impresa, arte e professione, sono deducibili al 100% dal reddito.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha fornito una lettura restrittiva della nozione di «esclusivamente strumentale» del veicolo, facendovi rientrare solo quei veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata, come per il servizio taxi. Sul punto si evidenzia la Circolare 48/E del 10 febbraio 1998.
Potranno quindi beneficiare della deducibilità integrale dei canoni di leasing dell’auto aziendale solo coloro che svolgono un’attività strettamente legata all’utilizzo del veicolo.
Nella maggioranza dei casi, al contrario, varranno le regole di deducibilità previste per i veicoli ad uso promiscuo di seguito indicate.
Veicoli ad uso promiscuo.
Il canone di noleggio relativo al veicolo utilizzato promiscuamente dall’imprenditore nell’attività d’impresa e a scopo personale, rimane soggetto al limite di deducibilità del 20%, al pari delle precedenti ipotesi.
Nel determinare il parte fiscalmente deducibile del canone, non si dovrà inoltre tenere conto della parte che eccede il tetto massimo annuale di € 3.615,20.
Cambia ed è più restringente, dunque, il doppio limite di deducibilità in ipotesi di noleggio:
- la soglia fiscale di € 3.615,20, sicché l’eventuale eccedenza è ininfluente ai fini del calcolo del costo da portare in deduzione;
- la deduzione parziale del 20% del costo sostenuto (comunque non eccedente € 3.615,20 annuali).
Pertanto, in tutti i casi in cui il canone annuo effettivo superi il tetto massimo di € 3.615,20, la deduzione è comunque ancorata a tale limite massimo di deducibilità.
Veicoli utilizzati da agenzie e rappresentanti di commercio.
Il canone di noleggio dei veicoli utilizzati da agenzie e rappresentanti di commercio nell’esercizio della loro attività e a scopo personale, quindi di veicoli ad uso promiscuo, sono deducibili nella misura dell’80%, tenendo sempre conto del tetto massimo di € 5.164,57.
Incidenza del costo sostenuto.
In ipotesi di noleggio dell’auto, le rate contrattuali saranno deducibili dal reddito d’impresa nell’anno di sostenimento della spesa, in base al principio di cassa, entro il testo massimo di € 3.615,20 ovvero € 5.164,57 per i rappresentanti.
Esempio.
Ipotizziamo di noleggiare un’auto ad uso promiscuo, il cui canone complessivo sia pari a € 10.000.
Il costo massimo deducibile potrà essere calcolato nel seguente modo.
Costo fiscalmente riconosciuto: € 3.615,20
Costo fiscalmente deducibile annualmente (limite del 20%): 20% x € 3.615,20 = € 723,04
A parità di altri fattori, il noleggio non è quindi la soluzione fiscalmente più conveniente. Acquisto e leasing consentono invece la medesima deduzione fiscale del costo sostenuto nell’anno.
E’ utile tuttavia considerare, oltre alla convenienza fiscale, che le tre soluzioni comportano diversi adempimenti collegati all’auto. Mentre infatti il noleggio full service comprende una serie di servizi accessori che liberano l’acquirente da ulteriori costi (manutenzione, assicurazione, bolli etc), nell’acquisto in proprietà grava tutto su quest’ultimo.
L’acquisto in proprietà comporta, da ultimo, una riduzione immediata di liquidità per l’imprenditore o la società che non ricorra ad altre forme pagamento dilazionato, considerazione questa che spesso non viene tenuta a debito conto.
La deducibilità delle spese accessorie.
Spese e servizi accessori legati all’auto in tutte e tre le ipotesi hanno una deducibilità parziale e immediata del costo, nell’anno del loro sostenimento secondo il principio di cassa, del 20%.
Le spese per il carburante, la manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione e bollo etc., risultano quindi deducibili dal reddito d’impresa nel limite del 20% del loro ammontare, nell’anno di sostenimento della spesa.
NB. In ipotesi di noleggio è utile che la spesa relativa al canone e ai servizi accessori siano indicate separatamente al fine di non conteggiare questi ultimi nel tetto massimo consentito per la prima voce.
Il trattamento Iva.
La norma di riferimento ai fini del trattamento dell’imposta pagata in occasione dell’aqcuisto, il leasing o noleggi odel’auto, è l’articolo 19 bis 1 lett. c D.P.R. 633/72.
L’imposta sul Valore Aggiunto (Iva), versata al momento dell’acquisto dell’auto, ovvero al pagamento delle rate in ipotesi di leasing e noleggio, è deducibile nel limite del 40% dell’importo. Il restante 60% è indeducibile e costituisce un costo per l’azienda.
Riepilogo.
Siamo arrivati alla fine!
In questo articolo abbiamo visto insieme la disciplina fiscale che regola la deducibilità del costo legato all’acquisto, leasing o noleggio, dell’auto aziendale.
Attraverso un semplice esempio, riproposto per tutte e tre le opzioni, abbiamo visto che il noleggio non è la soluzione fiscalmente più conveniente, mentre leasing e acquisto consentono lo stesso importo deducibile nell’anno.
La convenienza fiscale non è tuttavia l’unico fattore che l’imprenditore dovrà considerare nel decidere quale soluzione preferire. Sarà necessario tenere conto anche dei servizi accessori compresi nel contratti di leasing e noleggio, oltre che l’incidenza sulla liquidità a disposizione dell’azienda.
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